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Quesiti vari
 

 

 

 

bullet25/04/2007 Longomb..@..... Ripartizione delle spese di pulizia (spazzatura e lavaggio) della scala interna e delle relative spese di illuminazione.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE (Risponde l'ufficio legale dell'A.N.AMM.I.)

In tema di ripartizione di oneri condominiali, le spese per l'illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti già a preservare l'integrità e a mantenere il valore permanente delle cose (Art. 1123,1° co.,c.c.), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie. Pertanto in presenza di una tabella relativa alla scala appare equo il criterio di riparto dalla stessa offerto, salvo differente volontà assembleare.

bullet16/09/2006 Giann...@....   Il condizionatore del mio vicino è rumoroso....

IL CONDIZIONATORE E’ RUMOROSO? MULTA AL PROPRIETARIO!

La Suprema Corte con sentenza n. 34240/05  ha condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria  di Euro 300,00, il condomino provvisto di condizionatore rumoroso che aveva arrecato disturbo ai vicini nelle ore diurne e notturne. In particolare il legislatore ha inteso condannare il condomino che con il suo impianto di condizionamento d’aria reca disturbo alla quiete e al riposo delle persone anche quando manca la prova che il disturbo sia stato avvertito da più condomini essendo sufficiente “che il rumore sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa”.La multa inflitta è riconducibile all’art. 659 c.p. in tema di - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila”.

bullet28/08/2006  Schia...@....  Non sono libera di curare i gatti randagi in colonia felina residente nel comprensorio condominiale.

ANIMALI E CONDOMINIO 

Le leggi di tutela degli animali che vivono in stato di libertà hanno dettato norme precise in materia di colonie feline nella proprietà condominiale.
Gli animali, di proprietà dello Stato, che maggiormente troviamo nelle aree condominiali comuni, sono gli uccelli e i gatti.
La legge regionale n. 34/97 riconosce al gatto il diritto al territorio formulando un espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat (art.11), intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione, identificando con questo termine aree pubbliche e private.
Pertanto la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, è da considerare assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d'altro canto, al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell'igiene dei luoghi.
È comunque consentito di lasciare una ciotola per l'acqua, soprattutto nel periodo estivo. La presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti è quindi garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.
Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Ricordiamo anche che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi. 
                                            
                           Randagismo, Legge Regionale n.34 del 21/10/97,Tutela delle colonie feline. 

bullet13/08/2006  Scar...@.... Uso dei Barbecue (Gas o Carbonella) sui terrazzi in condominio che arrecano fastidio ai vicini.

Non esiste alcuna norma a che vieti l’uso di un barbecue all’interno di un Condominio, a condizione, ovviamente, che vengano adottate le opportune cautele per quanto riguarda la sicurezza e sempre che non siano violati diritti di terzi, ad esempio, con immissioni di fumo e di odori eccedenti la normale tollerabilità. L’uso del barbecue pertanto, non potrà essere inibito se non dopo che sia stata accertata un’effettiva violazione dei limiti sopra indicati.
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Aggiornato il: 04 agosto 2008