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RIPARTIZIONE DELLE SPESE (Risponde l'ufficio legale dell'A.N.AMM.I.) In tema di ripartizione di oneri condominiali, le spese per l'illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti già a preservare l'integrità e a mantenere il valore permanente delle cose (Art. 1123,1° co.,c.c.), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie. Pertanto in presenza di una tabella relativa alla scala appare equo il criterio di riparto dalla stessa offerto, salvo differente volontà assembleare.
IL CONDIZIONATORE E’
RUMOROSO? MULTA AL PROPRIETARIO! La Suprema Corte con sentenza
n. 34240/05 ha condannato al
pagamento di una sanzione pecuniaria di
Euro 300,00, il condomino provvisto di condizionatore rumoroso che aveva
arrecato disturbo ai vicini nelle ore diurne e notturne. In particolare il
legislatore ha inteso condannare il condomino che con il suo impianto di
condizionamento d’aria reca disturbo alla quiete e al riposo delle persone
anche quando manca la prova che il disturbo sia stato avvertito da più
condomini essendo sufficiente “che il rumore sia stato avvertito
fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa”.La multa
inflitta è riconducibile all’art. 659 c.p. in tema di - Disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone - “Chiunque, mediante schiamazzi o
rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero
suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il
riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti
pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a
lire seicentomila”.
ANIMALI
E CONDOMINIO
Non
esiste alcuna norma a che vieti l’uso di un barbecue all’interno di un
Condominio, a condizione, ovviamente, che vengano adottate le opportune
cautele per quanto riguarda la sicurezza e sempre che non siano violati
diritti di terzi, ad esempio, con immissioni di fumo e di odori eccedenti
la normale tollerabilità. L’uso del barbecue pertanto, non potrà
essere inibito se non dopo che sia stata accertata un’effettiva
violazione dei limiti sopra indicati.
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Aggiornato il: 04 agosto 2008 |